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Statuto
STATUTO AIIAD ETS
(approvato il 22/11/2023)
Articolo 1: Denominazione, sede e durata
È costituito un Ente del Terzo Settore (ETS) nella forma di associazione non riconosciuta denominata “Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci ETS”, acronimo “A.I.I.A.D. ETS oppure “AIIAD ETS”.
L’Associazione, che si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell’ambito del modello organizzativo dell’associazione riconosciuta disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, in seguito anche “CTS”) e dal Codice Civile, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) allorquando istituito.
L’Associazione ha sede in Parma, Viale delle Scienze, 11. L’eventuale cambio di sede può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea senza che ciò comporti variazioni nel presente statuto.
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2: Finalità, scopo e attività
L’Associazione ha lo scopo di promuovere studi e ricerche scientifici riguardanti la fauna ittica delle acque interne e gli ecosistemi acquatici nel loro complesso, favorendo incontri, scambi culturali e di informazioni, conferenze e iniziative analoghe, collaborando con enti e istituzioni operanti nel settore.
Più in dettaglio l'Associazione si propone:
- di stimolare gli studi sulla fauna ittica e sugli ecosistemi delle acque interne dei quali la stessa è parte integrante, impostati secondo approcci scientifici e metodiche standardizzate per l'ottenimento di risultati adeguati a integrazione, estensione e confronto;
- di favorire e sostenere le indagini di base e/o applicate per l'acquisizione di significativi progressi nel campo dell’ittiologia;
- di perseguire una migliore conoscenza e tutela in particolare delle specie e delle popolazioni ittiche minacciate o in via di estinzione, per la loro importanza non solo sotto l'aspetto ambientale funzionale ma anche perché rappresentano un irrinunciabile patrimonio di biodiversità;
- di facilitare e intensificare gli incontri e gli scambi di notizie ed informazioni tra i ricercatori, italiani e stranieri, anche attraverso convegni, congressi, tavole rotonde, simposi, seminari, ecc...;
- di promuovere la divulgazione e la comunicazione nei media del settore;
- di adoperarsi per intervenire, quale competente interlocutore, per l'analisi e lo studio di molteplici problemi riguardanti la fauna ittica e la sua gestione, con possibilità, se del caso, di fornire servizi e validi supporti scientifici a enti pubblici e privati;
- di collaborare ed interagire con altre istituzioni o sodalizi scientifici – anche stranieri - purché sussistano obiettivi comuni;
- di operare a tutela degli ecosistemi delle acque interne e della biodiversità.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:
- educazione, istruzione e formazione professionale (principalmente in campo ambientale), ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’articolo 5 primo comma lettera d) del CTS;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi) nonché alla tutela degli animali.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, in particolare naturalistica, e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 5 primo comma lettera i) del CTS.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto a esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del CTS. Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.
L’Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore degli associati
Articolo 3: Associati
L'Associazione è composta da associati (detti anche soci) ordinari, junior e onorari. Sono associati tutti coloro già iscritti alla data di approvazione del presente statuto e inoltre coloro la cui iscrizione, previa domanda scritta, sia approvata dal Consiglio Direttivo.
L'ammissione ad associato ordinario è subordinata alla presentazione di un curriculum scientifico che evidenzi l'attività del richiedente nel campo della ricerca e della gestione ittiologica almeno negli ultimi due anni.
L’ammissione ad associato junior è possibile per studenti, dottorandi, borsisti o studiosi con esperienza limitata e comunque pertinente agli obiettivi dell’Associazione,. L’associato junior deve confermare ogni due anni il proprio status o in alternativa richiedere il passaggio ad associato ordinario tramite la presentazione di un curriculum scientifico aggiornato.
Sono associati onorari coloro che per particolari benemerenze siano proposti tali dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, previa approvazione dell’Assemblea stessa
Art. 4: diritti e doveri degli Associati
Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, indispensabile per esercitare i propri diritti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo. Gli associati onorari non sono tenuti a tale pagamento.
Tutti gli associati ordinari, junior e onorari hanno diritto di voto e possono candidarsi alle cariche sociali, sin dal momento dell’iscrizione.
La qualifica di associato si perde per mancato versamento della quota annuale per due anni consecutivi, oppure per dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, o per radiazione. La radiazione, discussa ed approvata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere adottata nei confronti dell’associato che non ottemperi agli obblighi derivati dal presente Statuto, da Regolamenti e da deliberazioni sociali, o che comunque arrechi danno morale e/o materiale all'Associazione. La radiazione e le dimissioni non comportano la restituzione delle quote versate.
Tutti gli associati hanno il dovere di adoperarsi per lo sviluppo dell'Associazione e di difenderne il prestigio; di partecipare alle assemblee; di cooperare e contribuire al raggiungimento delle finalità proposte; di osservare Statuto, Regolamento e deliberazioni.
Ciascun associato s'impegna a far pervenire alla Segreteria, non appena disponibili, copia dei lavori e delle pubblicazioni di cui è autore, con un elenco completo e aggiornato delle stesse, per la costituzione di un archivio informatico generale.
Gli associati hanno diritto di usufruire di tutte le agevolazioni e vantaggi che comunque o a qualsiasi titolo possano essere offerti e di partecipare a tutte le iniziative scientifiche, culturali e sociali dell'Associazione.
È fatto divieto a chiunque di parlare e/o scrivere o di farsi promotore di qualsiasi iniziativa a nome dell’AIIAD se non preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione avviene con delibera del Consiglio Direttivo dietro domanda dell’interessato ad eccezione degli associati onorari. Il Consiglio Direttivo deve rispondere entro sessanta giorni dalla domanda; in esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. L’eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l’assemblea degli associati.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Ciascun associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto:
a) di fruire delle attrezzature sociali di studio e ricerca e delle attività editoriali dell'associazione;
b) di partecipare alle attività sociali;
c) di ricevere le pubblicazioni.
Il mancato pagamento della quota associativa da parte degli associati sospende i diritti come sopra elencati.
La qualità di associato è intrasmissibile.
Gli associati che intendano ricoprire cariche associative sono tenuti a:
a) essere in regola con le quote associative;
b) inviare lettera ufficiale di candidatura e curriculum vitae (che saranno resi noti a tutti gli associati) al Segretario con le modalità specificate nel regolamento
Articolo 5: Volontari
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati.
Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’associazione.
I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L’AIIAD può ricorrere a collaboratori (lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura), che possono essere anche associati, nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento di attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità statutarie dell’organizzazione, segnatamente la ricerca ittiologica di base e/o applicata.
Articolo 6: organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice-presidente
- il Segretario
- il Tesoriere. Gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere affidati a un unico socio.
- l’Organo di Controllo se attivato
Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore legale dei conti.
Articolo 7: Assemblea degli Associati
L’assemblea degli associati:
- decide le iniziative sociali, di ricerca, di didattica e di conservazione;
- determina l’ammontare della quota associativa annuale;
- nomina e revoca a ogni scadenza elettorale il Presidente e 6 Consiglieri per un totale di 7 componenti il Consiglio Direttivo; nomina altresì, se attivati, l’Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o sull’esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.
Articolo 8: Modalità di adunanza
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo o anche per via telematica, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e, quando occorre, per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 20% degli associati ordinari.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di idoneo strumento di comunicazione e che pervenga agli aventi diritto almeno 14 giorni prima dell’assemblea. La convocazione e il relativo ordine del giorno saranno resi pubblici anche sul sito internet dell’AIIAD.
Qualora l’Assemblea sia chiamata a deliberare o approvare, hanno diritto di voto tutti gli associati con le limitazioni previste dal precedente art. 4, purché in regola con le quote sociali. Ciascun associato esprime un solo voto,. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea (in presenza o online) da altro associato mediante speciale delega scritta, valida anche nel caso del rinnovo delle cariche. Il modulo per la delega dovrà essere apposto in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo due deleghe. Non sono ammesse deleghe in caso di votazioni online con voto non palese. Il voto si esercita in modo palese, ove non diversamente indicato nel presente Statuto e nel Regolamento o se previsto dalla legge.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata a un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero a un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. La partecipazione all’Assemblea di persone non associate deve comunque essere anticipata agli associati nel documento di convocazione.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. È tuttavia possibile lo svolgimento anche per via telematica qualora le circostanze facciano ritenere opportuna tale modalità. L’assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l’approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Articolo 9: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri ed è costituito dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre Consiglieri. L'Assemblea elegge il Presidente e sei Consiglieri con voto segreto e a maggioranza semplice. Il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere sono designati tra i propri membri con voto palese e a maggioranza semplice nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo entra in carica il 1° gennaio successivo alla proclamazione dei risultati elettorali e dura in carica 2 anni. Le elezioni per il rinnovo delle cariche dovranno essere programmate almeno tre mesi prima della scadenza dei mandati.
I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di 2 mandati consecutivi, nella stessa carica rivestita in seno al Consiglio Direttivo stesso.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. Il consigliere che non presenzi a più di tre riunioni consecutive senza adeguata giustificazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, l’Assemblea degli Associati provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dal Regolamento. I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio Direttivo. Qualunque variazione di composizione del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata agli associati entro 30 giorni. Ove decada oltre la metà dei componenti, i consiglieri rimasti in carica convocheranno nel più breve tempo possibile una nuova assemblea elettiva.
Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo attua l'indirizzo generale e il programma di attività stabiliti dall'Assemblea. In caso di urgenza assume le delibere necessarie, sottoponendole a ratifica dell'Assemblea successiva.
Spetta inoltre al Consiglio Direttivo di:
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l’Assemblea degli associati;
- provvedere all’ammissione dei nuovi associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.
Il Consiglio può attribuire a uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Articolo 10: Adunanze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente o di almeno due membri del Consiglio Direttivo da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno sette giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo qualora nominati.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica. Non è ammessa delega.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, altri associati con particolari competenze o per la discussione di particolari argomenti.
Le norme per l’elezione del Consiglio Direttivo sono stabilite in un apposito regolamento.
Articolo 11: Presidente dell’Associazione
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice.
La durata della sua carica coincide con quella degli altri membri del Consiglio.
Il Presidente esercita la rappresentanza dell’AIIAD verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l’Associazione in qualunque grado.
Il Presidente inoltre convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno, autorizza e ratifica le spese nei limiti del bilancio preventivo, sentito il Consiglio Direttivo e può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo poi a ratifica del Direttivo o dell’Assemblea, secondo le rispettive competenze, nella prima seduta utile dalla sua adozione.
Articolo 12: Vice-presidente
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in sua assenza in tutte le sue funzioni, tranne per quanto riguarda la straordinaria amministrazione.
Articolo 13: Segretario
Il Segretario coordina la corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco generale degli associati e compila i verbali degli atti associativi; coadiuva il Presidente nella stesura degli ordini del giorno.
Articolo 14: Tesoriere
Il Tesoriere cura l'esazione delle quote sociali stabilite dall'Assemblea; amministra i proventi dell'Associazione secondo i bilanci da lui proposti al Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea ed effettua i pagamenti relativi all'ordinaria amministrazione. Per quanto attiene ai pagamenti di straordinaria amministrazione, oltre alla firma del Tesoriere, è necessaria la firma del Presidente. Il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo e preventivo al Consiglio Direttivo e ha in consegna i libri contabili dell'associazione.
Articolo 15: Organo di Controllo
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora convocati, e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell’art. 2399 Codice Civile. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Articolo 16: Revisione legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Articolo 17: Libri sociali
L’ETS deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro degli associati tenuto dal Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto dall’Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, qualora eletto, tenuto dall’Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, tenuto dall’Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall’Organo cui si riferiscono.
Tali libri possono essere anche in formato elettronico.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, fatto salvo il rispetto della normativa di tutela della privacy. I libri possono essere consultati soltanto presso la sede dell’Associazione.
Articolo 18: Organizzazione dell’AIIAD
L’Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci può, qualora lo si ritenga opportuno, su decisione del Consiglio Direttivo, articolarsi in Commissioni permanenti o temporanee, gruppi di lavoro informali e Sezioni, anche a livello regionale o interregionale. Può inoltre disporre la pubblicazione di volumi e pubblicazioni periodiche, anche in forma elettronica. Tali articolazioni, se attuate, saranno normate da appositi regolamenti approvati in assemblea.
Articolo 19: Modalità di riunione collegiale
Le riunioni dell’Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione non monocratici, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
Articolo 20: Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è composto dalla dotazione iniziale nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell’Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Articolo 21: Bilancio
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati, per l’approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Associazione; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve:
- pubblicare nel proprio sito internet l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati;
- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.
Articolo 22: Devoluzione
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano scopi conservazionistici, naturalistici o scientifici, comunque connessi o affini a quelli dell’Associazione, individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore e nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 9 del CTS.
Roma, 22 novembre 2023